SuperBonus 110%

Cosa sono i “Superbonus” ?

Con il termine “Superbonus” ci si riferisce al potenziamento delle detrazioni fiscali già esistenti per la riqualificazione energetica “Ecobonus”, per la messa in sicurezza sismica “Sismabonus”, per l’istallazione di impianti fotovoltaici “Bonus Edilizia”.  In particolare, il potenziamento è avvenuto attraverso l’innalzamento sino al 110% delle percentuali di detrazione già previste, al ricorrere di alcune condizioni e solo per le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021 (solo per gli IACP e per gli Enti aventi le medesime finalità, e limitatamente all’Ecobonus, il potenziamento al 110% opera per le spese sostenute sino al 30 giugno 2022). Tale incremento è stato introdotto dal cd. Decreto Rilancio (DL 34/2020) emanato dal Governo a sostegno dell’economia a seguito dell’emergenza epidemiologica dovuta al Coronavirus e la cui legge di conversione è stata definitivamente approvata dal Parlamento.  Quando si parla di potenziamento delle detrazioni esistenti, ci si riferisce anche all’ampliamento, sempre introdotto dal cd. Decreto Rilancio, delle possibilità di fruizione delle detrazioni attraverso un rafforzamento degli strumenti della cessione del credito e dello sconto in fattura.  
 
Chi può fruire dei Superbonus?  

I Bonus potenziati al 110% vengono riconosciuti solo a:

  • i condomini
  • le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni relativamente ad interventi su singole unità immobiliari (non più di due in caso di Ecobonus potenziato al 110%)
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (anche per le spese dal 1.1.2022 al 30.6.22 in caso di Ecobonus)
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci  
  •  terzo settore (organizzazioni non lucrative di attività sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale)  
  • associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. Sono esclusi gli immobili posseduti da imprese, che possono contare sulle percentuali “ordinarie”.

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Le imprese possono beneficiare dei Superbonus?

In linea generale no, fatta salva l’ipotesi di unità immobiliari possedute da imprese all’interno di edifici condominiali e relativamente ai lavori eseguiti sulle parti comuni degli stessi. Con questa precisazione, vanno considerate le recenti precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n.34/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate. Con questo documento, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha, finalmente, ammesso la possibilità di detrarre con Ecobonus e Sismabonus anche le spese per interventi di risparmio energetico o di messa in sicurezza sismica effettuati su:  

  • gli immobili “merce” delle imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare

​​

  • gli immobili locati a terzi da parte di società immobiliari.                                                   

La RM 34/E/20 supera il precedente orientamento dell’Agenzia delle Entrate che, con le la RM 303/E/2008 e la RM 340/E/2008, aveva escluso, in particolar modo dall’Ecobonus, sia gli immobili “merce” di imprese esercenti attività di costruzione e ristrutturazione immobiliare che gli immobili (strumentali o abitativi) locati a terzi. Con la RM 34/E/2020, invece, viene accolta la tesi dell’ANCE che fin dall’introduzione dell’Ecobonus1, ha sostenuto l’insussistenza dei vincoli posti dall’AdE sui beni merce e sui beni locati, in considerazione del fatto che né la norma istitutiva della detrazione (legge 296/2006), né le relative disposizioni attuative (D.M. 19 febbraio 2007) hanno mai posto alcun limite, in capo ai soggetti titolari di reddito d’impresa, in ordine all’applicabilità del beneficio. Questo cambio di rotta può incidere sulla possibilità per le imprese di costruzione di fruire dei nuovi Superbonus, conformemente alla disciplina degli stessi, solo per gli interventi condominiali effettuati dalle imprese di costruzione sui beni immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”. ​​

Quali sono i fabbricati agevolati?

I Bonus potenziati al 110% si applicano per interventi effettuati su:

  • parti comuni di edificio 
  • singole unità immobiliari possedute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, arti o professioni  
  • edifici unifamiliari o singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Ai fini dell’Ecobonus al 110% (non anche per il Sismabonus potenziato), vengono agevolate al massimo 2 unità immobiliari possedute dalla stessa persona fisica (ferme restando le detrazioni spettanti per le parti comuni degli edifici). Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

Che lasso di tempo ho per fruire dei Superbonus?

È possibile usufruire dei Superbonus per le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021, a prescindere dalla data di stipula del contratto e dell’inizio dei lavori. Solo per gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità, sono agevolabili le Spese sostenute anche dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 ai fini dell’Ecobonus potenziato. Tra le spese agevolabili rientrano anche quelle sostenute per il rilascio di attestazioni, asseverazioni, nonché del visto di conformità, ove richiesti, oltre a quelle per progettazione e direzione lavori. 
Tutti i bonus al 110% sono ripartiti in 5 quote annuali. Vengono ammessi, in alternativa alla fruizione diretta del beneficio (detrazione suddivisa in 5 anni), per tutte le detrazioni potenziate, lo “sconto in fattura”, e la cessione del credito d’imposta a terzi, ivi comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. 

Quali interventi di risparmio energetico sono agevolati al 110%?

Per quanto riguarda gli interventi di risparmio energetico che normalmente accedono all’Ecobonus, la detrazione

potenziata al 110% spetta per gli interventi:

a) di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari (cd. «villette a schiera»). La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo di spesa:

  • fino a 50.000 euro per edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari (cd. «villette a schiera»),  
  • fino a  40.000  euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari in edifici da 2 a 8 unità,  

fino a 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari in edifici con più di 8 unità immobiliari;

b) sulle parti comuni di edifici per:

  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione almeno pari alla classe A, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione o a collettori solari,
  • allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione relative alla qualità dell’aria2.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo di spesa: 

  • non superiore a 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono gli edifici fino a 8 unità immobiliari,
  • non superiore a 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. In tale importo rientrano anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito; 

c) su edifici unifamiliari o su unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari (cd. «villette a schiera») per:  

  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione o a impianti a collettori solari;  
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione relative alla qualità dell’aria;  
  • allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente nei comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione richiamate. La detrazione è calcolata su un tetto massimo di spesa fino a 30.000 euro. In tale importo rientrano anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito; ​

d) tutti gli interventi di risparmio energetico previsti dalla normativa sull’Ecobonus (ad es. acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari), nei limiti di spesa già ammessi, purché eseguiti congiuntamente ad interventi di:

  • isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali e inclinate (di cui alla precedente lettera a); 
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (di cui alle precedenti lettere b e c).

Se l’edificio è sottoposto ad almeno uno dei vincoli del «Codice dei beni culturali e del paesaggio», o gli interventi «potenziati» sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali la detrazione da Superbonus si applica a tutti gli interventi di risparmio energetico cd. «trainati» anche in assenza degli interventi potenziati fermo restando il rispetto dei requisiti minimi e, ove possibile, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari. 

In caso di interventi da Ecobonus sono ammessi gli interventi di demolizione e ricostruzione?

Sì, purché nel rispetto dei requisiti minimi e del miglioramento delle due classi energetiche e purché si tratti di interventi di demolizione e ricostruzione nei termini della «ristrutturazione edilizia»4. Sono quindi consentiti gli interventi di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. 
 
Quali requisiti devono avere gli interventi di risparmio energetico per accedere all’Ecobonus potenziato?

Per accedere alla detrazione gli interventi di risparmio energetico agevolati al 110% devono:

  • rispettare i requisiti minimi sulle prestazioni energetiche degli edifici;
  • assicurare, nel loro complesso, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti  

fotovoltaici, il miglioramento di almeno 2 classi energetiche, o il conseguimento della classe energetica

più alta possibile, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E) ante e post

intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma di dichiarazione asseverata;

  • essere effettuati con materiali isolanti rispondenti specifici requisiti tecnici ed ambientali. 

​​

Quali sono i requisiti tecnici da rispettare ed i riferimenti normativi?

Nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache, i valori finali di trasmittanza termica

devono rispettare:

  • i valori della tabella in Appendice B all’Allegato 1 del DM 26 giugno 2015 “requisiti minimi”
  • devono comunque essere inferiori o uguali ai valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. 26/01/2010 ​

inoltre

  •  i materiali isolanti devono rispettare i requisiti contenuti nei Criteri Minimi Ambientali (CAM) del DM 11 ottobre 2017. 

 
Nel caso di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, i valori di efficienza degli impianti sono indicati:

  • nell’Appendice B all’Allegato 1 del DM 26 giugno 2015 “requisiti minimi”  
  • nell’Allegato I al D.M. 06/08/2009 

Quali interventi di messa in sicurezza sismica sono agevolati al 110%?

La detrazione potenziata al 110% spetta, sempre per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021, per tutti gli interventi già ammessi alla detrazione.  Quindi per il Sismabonus singole unità, il Sismabonus condomini e Sismabonus acquisti, negli stessi limiti di spesa già previsti5, su edifici in zona 1, 2 e 3 (viene espressamente esclusa la sola zona 4)6.  

Per tali interventi, in caso di cessione del corrispondente credito (sempre da Sismabonus) ad un’impresa di assicurazione e contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione Irpef del premio assicurativo è aumentata dall’attuale 19%7 al 90%.

La detrazione spetta anche per l’installazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici che venga effettuata congiuntamente a uno degli interventi da Sismabonus, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi. 

Il Superbonus spetta anche per l’installazione di impianti fotovoltaici?

Sì, purché eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di risparmio energetico o messa in sicurezza antisismica potenziati al 110%. In sostanza, la detrazione potenziata al 110% spetta anche per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati connessi alla rete elettrica, fino ad un tetto massimo di spesa pari a 48.000 euro, e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kWh di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico (ridotto a 1.600 euro in caso di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica8). La detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo e non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale. Saranno fissati dal Ministero limiti e modalità relativi all’utilizzo ed alla valorizzazione dell’energia condivisa prodotta dagli impianti incentivati col bonus al 110% Le stesse disposizioni si applicano anche all’installazione degli impianti fino a 200 kW da parte di “comunità energetiche” rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle configurazioni di cui all’articolo 42bis del DL n.162/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 8/2020. In tal caso, la detrazione al 110% si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW. Invece, per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione IRPEF del 50% stabilita dall’articolo 16-bis, co. 1, lett. h, del D.P.R. 917/1986 (installazione di impianti con impiego di fonti di energia rinnovabili), nel limite massimo di spesa complessivo di 96.000 euro riferito all’intero impianto. 

Il Superbonus spetta anche per l’installazione delle cd. “colonnine”?

Sì, il Superbonus al 110% spetta anche per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici purché eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di risparmio energetico agevolati con l’Ecobonus potenziato al 110%. 
 
 

Interventi nei condomini: quali procedure per approvare i lavori?

Il Condominio che intende far eseguire lavori, che hanno carattere straordinario, come quelli descritti

nei paragrafi precedenti, dovrà, anche in funzione della tipologia di interventi,  convocare una o più

assemblee straordinarie (necessarie per approvare i lavori, affidare gli incarichi ai professionisti,

selezionare l’impresa appaltatrice e stipulare il relativo contratto di appalto, approvare il piano di

riparto della spesa. Di norma è l’amministratore a provvedere alla convocazione (anche su sollecitazione

degli stessi condomini) ma possono provvedervi direttamente anche i condomini, almeno due, che

rappresentino un sesto del valore dell’edificio.  L’amministratore ha facoltà di fissare più riunioni

consecutive, in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi, convocando gli

aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale

prosecuzione dell’assemblea che dovrà essere validamente costituita anche per le successive riunioni. 

Nella complessa procedura che porta alla approvazione dei lavori che possono usufruire degli incentivi fiscali l’assemblea condominiale riveste un  ruolo essenziale.  Nell’elencazione degli argomenti da inserire all’ordine del giorno dell’assemblea, che è in genere straordinaria, si è cercato di tenere conto della casistica la più ampia possibile, ma non si può nello stesso tempo escludere che vi siano possibili omissioni conseguenti anche a prassi comportamentali ovvero a particolari tipologie di immobili. Per altro in una logica di riduzione della tempistica necessaria ad avviare concretamente gli interventi, nonché di semplificazione, alcuni degli adempimenti sopra indicati potranno essere sommati ed esaminati nell’ambito di una singola assemblea. Nel paragrafo seguente il prospetto esemplificativo di una procedura di approvazione di lavori condominiali. 


 
Avviso di convocazione assemblea straordinaria (data, ora, luogo, odg)

Contenuti odg (a titolo esemplificativo)

  • Valutazione in ordine ai lavori da eseguire
  • Valutazione delle offerte economiche
  • Mandato all’amministratore ad eseguire eventuali adempimenti correlati alle decisioni assunte  
  • Procedura di selezione dei professionisti  
  • Affidamenti degli incarichi ai professionisti (direttore lavori, responsabile sicurezza, progettista, collaudatore ecc.)
  • Esame degli elaborati relativi alla valutazione sismica/efficienza energetica e autorizzazione a compiere i successivi adempimenti (necessari sia per affidare l’esecuzione dei lavori, sia per effettuare le procedure edilizie)
  • Approvazione dei capitolati e computi metrici
  • Procedura di selezione dell’impresa appaltatrice
  • Sottoscrizione contratto di appalto (con delega all’amministratore alla predisposizione del contratto con espressa indicazione delle forme di pagamento che il condominio intende utilizzare)
  • Approvazione piano di riparto della spesa 


Svolgimento una o più assemblee straordinarie scandite dalle seguenti operazioni:

1. nomina presidente e segretario e controlli preliminari;

2. discussione;

3. votazione e chiusura del verbale con relativa sottoscrizione 

CONDOMINIO CONDOMINI ECOBONUS SISMABONUS BONUS 110% DECRETO CORONAVIRUS COME FUNZIONA

La tabella di fianco riassume, invece, le maggioranze che occorrono affinché l’Assemblea dei condomini sia validamente costituita (quorum costitutivi) e quelle necessarie per deliberare (quorum deliberativi). Le maggioranze variano in relazione all’oggetto della delibera da votare e anche a seconda del tipo di assemblea, se in prima o in seconda convocazione. Nell’ipotesi del condominio minimo (ossia composto di  due soli proprietari), come chiarito di recente anche dalla giurisprudenza, è sempre necessaria l’unanimità.Nell’ipotesi di piccoli condomini ove non vi sia né un amministratore né un regolamento di condominio l’organo assembleare deve ritenersi sussistere ugualmente in quanto organo naturale e strutturale deputato  ad esprimere la volontà collettiva.  Le delibere assunte nel rispetto della maggioranze prevista dal codice civile sono obbligatorie per tutti i condomini, compresi quelli assenti e quelli dissenzienti (articolo 1137, comma 1 Codice civile).                           

È possibile cedere il credito corrispondente al Superbonus o optare per lo “sconto sul corrispettivo”?

Sì. La detrazione può essere utilizzata, direttamente, in dichiarazione dei redditi a scomputo delle imposte suddividendo il beneficio in 5 quote annuali. Ma è anche possibile optare:

  • per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Da tener presente che la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi né chiesta a rimborso.
  • per il cd. “sconto sul corrispettivo” ovvero per ricevere dal fornitore degli interventi uno sconto sul corrispettivo per un importo che, al massimo, può esser pari al corrispettivo stesso, e che il fornitore recupererà ricevendo un credito di imposta di importo pari alla detrazione spettante, cedibile ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Da tener presente che la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi né chiesta a rimborso. 


È possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto anche per singolo SAL?  
 
Sì, ma tenendo conto che non sono ammessi più di 2 SAL per intervento e che ciascun SAL deve riferirsi almeno al 30% dell’intervento. In questa ipotesi,  sia per l’Ecobonus che per il Sismabonus, l‘asseverazione sul rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese deve essere rilasciata anche per singolo SAL. 

Quali condizioni bisogna rispettare per optare per la cessione del credito o per lo “sconto in fattura”?

Solo per quanto riguarda i Superbonus, il riconoscimento delle opzioni cessione o sconto è subordinato ai seguenti  adempimenti:

1. il beneficiario del bonus deve richiedere il visto di conformità dei dati della documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione potenziata. Il visto è rilasciato da specifici soggetti autorizzati. In particolare, solo per gli interventi potenziati da Sismabonus chi rilascia il visto di conformità deve anche verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni dei professionisti incaricati;

2. i dati relativi all’opzione devono essere comunicati, anche tramite i soggetti che hanno rilasciato il visto di conformità, esclusivamente in via telematica. (Le modalità attuative saranno stabilite con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge).

Inoltre:


a) per gli interventi di Ecobonus 110%, è necessaria l’asseverazione da parte di tecnici abilitati che attesti:

  • il rispetto dei requisiti minimi previsti
  • la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.


Una copia dell’asseverazione viene altresì trasmessa esclusivamente per via telematica all’ENEA. (Le modalità attuative saranno stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione).


b) per gli interventi di Sismabonus 110%, è necessaria l’asseverazione già obbligatoria (DM Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n.58/2017) da parte di
professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, che dovranno attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Le asseverazioni dei professionisti possono essere rilasciate:

  • al termine dei lavori
  • per ogni SAL (stato di avanzamento dei lavori)

​​

I SAL non possono essere più di 2 per ogni intervento e ciascun SAL deve riferirsi almeno al 30%

dell’intervento.Per attestare la congruità delle spese, nelle more dell’emanazione del DM richiamato

dall’art.14, co.3ter, del DL 63/2013 (mai emanato), si fa riferimento ai prezzari predisposti dalle regioni

e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria,

artigianato e agricoltura o, in difetto, ai prezzi correnti di mercato del luogo in cui vengono effettuati

gli interventi. Va ricordato che le spese sostenute per il rilascio delle citate attestazioni ed asseverazioni,

nonché del visto di conformità rientrano tra quelle agevolabili.


Le attestazioni/asseverazioni non veritiere comportano:

  • la decadenza dalle agevolazioni in capo al beneficiario
  • sanzioni pecuniarie (tra 2.000 e 15.000 euro) in capo ai professionisti.

Per i medesimi professionisti, inoltre, è previsto l’obbligo di stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni/asseverazioni rilasciate e, comunque, non inferiore a 500.000 euro.

È possibile optare per cessione e sconto anche per gli altri bonus non potenziati?


Il cd. Decreto Rilancio ha esteso la possibilità di optare, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione, per lo sconto in fattura e per la cessione del credito a tutti i soggetti incluse la banche e gli intermediari con facoltà di successiva cessione.
Tale possibilità si applica alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021 relative agli interventi (potenziati e non) di:

  • recupero del patrimonio edilizio residenziale (Bonus Edilizia), ed in particolare, quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni condominiali e sugli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo,di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità
  • efficienza energetica che accedono all’Ecobonus
  • messa in sicurezza sismica che accedono al Sismabonus (compreso il cd “Sismabonus acquisti”)
  • recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (cd Bonus facciate) 
  • installazione di impianti solari fotovoltaici
  • installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Come si utilizzano i crediti di imposta corrispondenti ai bonus?


I crediti d’imposta acquistati sono utilizzati in compensazione tramite F24 con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.
Non si applicano né il limite massimo di 700 mila euro dei crediti di imposta e dei contributi compensabili (elevati dal DL Rilancio per il 2020 a un milione di euro10), né il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.
Oltre all’utilizzo in compensazione, è ammessa l’ulteriore cessione dei crediti d’imposta acquisti ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

Come usare i SUPERBONUS? Check-list di sintesi

A. UTILIZZO DIRETTO

  • Detrazione dalle imposte sul reddito, da ripartire in 5 quote annuali e da utilizzare nella dichiarazione dei redditi (730 o Modello Redditi) relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa (dichiarazione da presentare nell’anno successivo),

B. CESSIONE DEL CORRISPONDENTE CREDITO D’IMPOSTA O OPZIONE PER LO “SCONTO IN FATTURA”

  • acquisizione dell’asseverazione dei requisiti tecnici, dell’attestazione sulla congruità delle spese sostenute e del visto di conformità sulla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti per l’accesso ai bonus;
  • comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate anche tramite i soggetti che hanno rilasciato il visto di conformità, di esercizio dell’ opzione per la cessione/sconto in fattura;
  • messa a disposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, sia nel  cassetto fiscale del cedente che di quello del cessionario (o del fornitore che ha praticato lo sconto), dell’importo del credito d’imposta spettante;
  •  accettazione, sempre con modalità telematiche, del credito d’imposta da parte del cessionario o del fornitore che ha praticato lo sconto;
  • utilizzo del credito d’imposta da parte del cessionario/fornitore in compensazione tramite modello F24 in 5 quote annuali costanti , oppure cessione del medesimo credito d’imposta ad altri soggetti comprese banche ed intermediari finanziari.