Superbonus 110%, ecobonus e bonus facciate: ufficiali i requisiti tecnici per la riqualificazione energetica

E’ in vigore il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico recante i requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici: superbonus 110%, ecobonus e bonus facciate. Il decreto definisce, in particolare, i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente nonché gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento. Gli interventi per essere ammessi alla detrazione necessitano dell’asseverazione di un tecnico abilitato, che ne attesti la rispondenza ai requisiti richiesti.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020 il decreto 6 agosto 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico recante i requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici: superbonus 110%, ecobonus e bonus facciate.

In particolare il decreto definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente nonché gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti e gli interventi che danno diritto alla detrazione di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.

Tipologia e caratteristiche degli interventi

Gli interventi ammessi al c.d. Ecobonus sono i seguenti:

– interventi di riqualificazione energetica globale su edifici esistenti o su singole unità immobiliari esistenti;

– interventi sull’involucro edilizio di edifici esistenti o parti di edifici esistenti. Tali interventi possono riguardare:

1) le strutture opache verticali e/o le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno, verso vani non riscaldati e contro terra;

2) la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati;

3) la posa in opera di schermature solari che riguardino, in particolare, l’installazione di sistemi di schermatura e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti;

4) le parti comuni di edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;

5) le parti comuni di edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e che conseguono almeno le qualità medie di cui alle tabelle 3 e 4, dell’Allegato 1 del Decreto Linee Guida APE;

6) i medesimi interventi di cui ai punti 4 e 5, realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente determinino il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore;

7) i medesimi interventi di cui ai punti 4 e 5, realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente determinino il passaggio a due o più classi di rischio sismico inferiori;

8) le strutture opache verticali delle facciate esterne influenti dal punto di vista energetico riguardanti il rifacimento dell’intonaco delle medesime facciate per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968;

9) l’isolamento delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;

– interventi di installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;

– interventi di installazione di collettori solari in sostituzione, anche parziale, delle funzioni di riscaldamento ambiente e produzione di acqua calda sanitaria assolte prima dell’intervento dall’impianto di climatizzazione invernale esistente;

– interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria. Tali interventi possono riguardare:

1) la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione;

2) i medesimi interventi di cui al punto 1, con la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti;

3) i medesimi interventi di cui ai punti 1 e 2, eseguiti o su impianti di edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

4) la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d’aria calda a condensazione;

5) la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza, anche con sistemi geotermici a bassa entalpia, destinati alla climatizzazione invernale con o senza produzione di acqua calda sanitaria e alla climatizzazione estiva se reversibili;

6) la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore e caldaia a condensazione, realizzati e concepiti per funzionare in abbinamento tra loro;

7) la sostituzione funzionale, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di micro-cogeneratori di potenza elettrica inferiore a 50kWe;

8) la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;

9) l’installazione di scaldacqua a pompa di calore in sostituzione di un sistema di produzione di acqua calda quando avviene con lo stesso generatore di calore destinato alla climatizzazione invernale;

10) l’installazione, di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;

11) la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5;

12) l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE;

13) installazione e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi e sistemi di building automation.

Limiti delle agevolazioni

Le detrazioni concesse per gli interventi sono applicate con le percentuali di detrazione, i valori di detrazione massima ammissibile o di spesa massima ammissibile riportati nell’allegato B al presente decreto. Fermi restando i limiti di cui all’allegato B, l’ammontare massimo delle detrazioni o della spesa massima ammissibile è calcolato nel rispetto dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento secondo quanto riportato all’allegato A.

Asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni

Gli interventi per essere ammessi alla detrazione necessitano dell’asseverazione di un tecnico abilitato, che ne attesti la rispondenza ai requisiti richiesti. Tale asseverazione comprende la dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, intesa come rispetto dei massimali di costo.

Controlli

L’ente preposto ai controlli da effettuarsi anche a campione, è l’ENEA.

Entrata in vigore

Il decreto entra in vigore il 6 ottobre 2020.

Superbonus 110% e Decreto Asseverazioni: cosa deve asseverare il tecnico abilitato?

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli ultimi provvedimenti attuativi necessari per la fruizione delle detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) previste dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non ha dato il libera ai lavori (che attendono certezze applicative) ma ha certamente smosso il settore dell’edilizia e avviato le discussioni su chi, cosa e come fare questa o quella determinata pratica.

Superbonus 110%, Decreto Rilancio e Decreto Agosto

Uno degli aspetti su cui si è accesa la discussione riguarda una modifica apportata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) al Decreto Rilancio sulle “asseverazioni” dei tecnici. In particolare, il Decreto Agosto aggiungerà (la conversione in legge è alle battute finali) il seguente comma 13-ter all’art. 119 del Decreto Rilancio:

“Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi”.

Qual è la ratio di questa modifica? come sempre la risposta può essere molteplice ma, dal nostro punto di vista dopo ampio confronto con tecnici che si occupano di questa materia siamo arrivati ad una conclusione.

Superbonus 110%: cosa deve asseverare il tecnico?

Partiamo da una considerazione di base: l’asseverazione necessaria per la richiesta del titolo abilitativo per realizzare un intervento è una cosa, mentre l’asseverazione tecnica prevista dal Decreto Rilancio per accedere al superbonus è un’altra cosa.

Per semplificare, riferiamoci ad un intervento di isolamento termico a cappotto di un edificio in condominio (per gli unifamiliari il discorso è diverso), ovvero uno degli interventi di miglioramento energetico cosiddetti trainanti che accedono direttamente al superbonus rispettando determinati requisiti.

L’Asseverazione tecnica per avviare gli interventi

Cosa serve per poter avviare l’intervento? la norma prevede serve una segnalazione certificata di inizio attività c.d. leggera a cui allegare una documentazione, purtroppo, diversa da comune a comune in funzione di quello che è riportato nel regolamento edilizio. Cerchiamo però di semplificare e riferiamoci alla documentazione tipo che contiene senz’altro:

1)istanza in carta legale indirizzata al Sindaco sottoscritta sia dagli aventi titolo a norma di legge, che dal Tecnico progettista (nell’istanza deve essere riportato il domicilio eletto dagli aventi titolo ed il loro codice fiscale; deve essere esplicitato l’impegno all’osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nelle leggi edilizie ed urbanistiche vigenti, nonché a comunicare, prima dell’eventuale inizio dei lavori, il nome del Direttore dei lavori e quello dell’impresa costruttrice);

2)dettagliata relazione tecnica illustrativa delle opere da realizzare;

3)corografia della zona in scala non inferiore a 1:5.000;

4)stralcio dello strumento urbanistico vigente riferito alla zona interessata;

5)certificato catastale di data non anteriore a mesi sei ed estratto del foglio di mappa con indicate le particelle interessate;

6)documentazione fotografica del lotto e/o dell’edificio interessato, corredata da planimetria con indicati i punti di vista.

Devono essere allegati anche tutti gli elaborati tecnici necessari per la progettazione e la descrizione dell’intervento tra i quali:

7)planimetrie quotate alla scala 1:100 o 1:50 dell’immobile con l’indicazione della destinazione d’uso degli ambienti;

8)descrizione e campionatura dei materiali da utilizzare per le finiture esterne (ove necessario);

9)relazione tecnica avente per oggetto la descrizione dei sistemi previsti per contenere i consumi energetici, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti (ove necessario).

Nella relazione deve chiaramente essere indicato lo stato dei fatti e lo stato futuro dei luoghi. Il tecnico dovrà, quindi, “asseverare” la corrispondenza dello stato dei luoghi con quello dell’ultimo titolo abilitativo con la ovvia conclusione che un eventuale abuso presente sulle parti comuni dovrà prima essere sanato (se possibile) o eliminato per poter richiedere il titolo abilitativo (in questo caso la SCIA).

Ricordo, per chi l’avesse dimenticato, che stiamo parlando di un isolamento termico a cappotto che coinvolge quindi le parti comuni dell’edificio (nell’esempio che stiamo facendo in condominio). In questo caso, quindi, è chiaro che il tecnico non deve verificare alcuna conformità urbanistico-edilizia dei singoli appartamenti facenti parte dell’immobile.

L’Asseverazione tecnica per accedere al superbonus

Andiamo adesso all’asseverazione tecnica prevista dall’art. 119, comma 13, lettera a) del Decreto Rilancio che, aspetto importante, va trasmessa anche all’Enea per i successivi controlli.

L’asseverazione deve essere compilata come previsto dal Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 (c.d. Decreto Asseverazioni) recante “Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus” (Gazzetta Ufficiale 05/10/2020, n. 246).

Con questa asseverazione il tecnico abilitato attesta che l’intervento risponde ai requisiti di cui all’allegato A del decreto requisiti ecobonus, nonché la congruità dei costi degli stessi interventi, anche rispetto ai costi specifici (sempre previsti nel decreto requisiti ecobonus).

Nel dettaglio, nel caso dell’isolamento termico a cappotto di cui stiamo parlando, il tecnico deve asseverare che l’intervento ha comportato il miglioramento di almeno due classi energetiche (o una classe energetica qualora la classe ante intervento sia la A3) e allegare gli attestati di prestazione energetica ante e post intervento.

Anche in questo caso, l’asseverazione per l’intervento sulle parti comuni non deve riportare alcuna considerazione circa la conformità urbanistico-edilizia delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Ma, ed è probabilmente qui l’aspetto importante che ha richiesto l’intervento del Decreto Agosto, l’asseverazione deve essere trasmessa entro 90 giorni dal fine lavori (nel caso di interventi conclusi) all’Enea che effettuerà le verifiche ai fini dell’accesso al beneficio della detrazione diretta, alla cessione del credito o allo sconto in fattura.

Le verifiche dell’Enea

Le verifiche dell’Enea controlleranno:

10)che il beneficiario rientri tra quelli previsti dal comma 9 dell’art. 119 del decreto rilancio e che siano rispettate le condizioni di cui al comma 10 del medesimo articolo;

11)per tutti gli interventi oggetto dell’asseverazione, che i dati tecnici dichiarati nella scheda di cui all’allegato D del decreto requisiti ecobonus garantiscano:

12)la rispondenza degli interventi ai requisiti previsti;

13)che la tipologia di edificio rientri tra quelli agevolabili ai sensi dell’art. 119 del decreto rilancio;

14)che, per gli eventuali ulteriori interventi di cui all’art. 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui alla lettera a) e b) , siano rispettate le condizioni di cui al comma 2 dell’art. 119 del decreto rilancio (per gli interventi “trainati” che in questo caso non ci sono);

15)della congruità degli stessi interventi al rispetto dei costi specifici di cui all’art. 3, comma 2 del decreto requisiti ecobonus;

che l’asseverazione sia regolarmente datata, sottoscritta e timbrata dal tecnico abilitato;

16)che nell’asseverazione sia presente il richiamo agli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

17)che sia fornita la dichiarazione del tecnico abilitato, con la quale lo stesso dichiara di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale, anche ai fini di eventuali contestazioni;

18)che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza di assicurazione è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro;

19)che, per la polizza di assicurazione, siano riportati la società assicuratrice, il numero della polizza, l’importo complessivo assicurato, la disponibilità residua della copertura assicurativa, che deve essere maggiore o uguale all’importo dell’intervento asseverato.

L’Enea, come previsto, effettuerà un controllo a campione di un minimo del 5% delle asseverazioni annualmente depositate, di tutti gli interventi avviati prima dell’1 luglio 2020 ed effettua un controllo in situ di almeno il 10% delle istanze sottoposte a controllo.

Nei controlli in situ è probabile che l’Enea entri dentro le unità immobiliari che compongono l’edificio ma, a maggior ragione dopo l’inserimento del comma 13-ter all’art. 119 del Decreto Rilancio, i controlli (così come disposto per lo Sportello Unico per l’Edilizia) dovranno riguardare esclusivamente le parti comuni.

Cosa succede nel caso di abusi sulle parti comuni?

Vediamo cosa succede nel caso di abusi sulle parti comuni. Molto semplicemente il titolo abilitativo per l’avvio dei lavori non potrà essere rilasciato o certificato dal tecnico che se ne assume le responsabilità. In questo caso (esempio classico sono le verande sul prospetto) si dovrà preventivamente procedere con l’eliminazione dell’abuso (nel caso della veranda si presenta il Permesso di costruire in sanatoria o se proprio non si può sanare si smonta la veranda stessa).

E nel caso di interventi trainati?

Anche qui il discorso è molto semplice, le detrazioni fiscali trainate ma anche quelle classiche NON possono essere utilizzate nel caso di abusi edilizi nell’immobile in cui si avviamo i lavori.

Conclusioni

Spero di essere stato chiaro e, come dico sempre a chi mi chiede informazioni, rivolgetevi SEMPRE ad un professionista che con garbo e gentilezza, dopo aver visionato la documentazione e lo stato dei luoghi, potrà consigliarvi al meglio sulle procedure da utilizzare.

Quanto costa insonorizzare un appartamento

Sembra un problema di poco conto per chi abita in campagna o possiede un’abitazione indipendente rispetto alla città ma quella del rumore è una questione importante e spesso insoluta che si potrebbe risolvere sfruttando escamotage da pochi euro. Chi abita in un condominio, magari in pieno centro, sa bene quanto sia importante ritagliarsi un attimo di tranquillità lontano da fastidiosi suoni provenienti da vicini molesti o, peggio ancora, dall’inquinamento acustico delle strade.

Una casa in città ha i suoi comfort ed è possibile aumentare questi ultimi tramite opere volte ad una ristrutturazione completa che implementi opere di isolamento acustico. Gli esperti del settore sottolineano come ciascun caso sia a sé stante e non sempre gli interventi per l’isolamento acustico degli ambienti domestici possano risolvere il problema in maniera definitiva. In altre parole tutto dipende da alcuni fattori, come ad esempio i materiali utilizzati in fase di costruzione dell’edificio.

Nonostante esistano differenti normative che definiscono i requisiti minimi per l’isolamento acustico passivo di una struttura (che si affiancano alle leggi che disciplinano l’inquinamento acustico) non sempre le costruzioni recenti rispettano appieno la normativa vigente, appellandosi più che altro ad una questione di risparmio sui materiali. Sarà poi onere del proprietario di uno o più immobili quello di affrontare la spesa per l’insonorizzazione degli appartamenti perché, in fin dei conti, ognuno sceglie la ditta a cui affidare gli interventi in base al proprio budget ed al risultato che vuole ottenere.

In questo contesto, infatti, isolare un immobile destinato ad uso ufficio è un discorso ben diverso rispetto ad un appartamento residenziale dove si presume che l’inquilino trascorra gran parte della giornata, sere e festivi inclusi. Di conseguenza viene lasciato al libero arbitrio la predilezione di questa o quella soluzione ma nella maggioranza dei casi in molti preferiscono rimandare la spesa.

Quanto costa insonorizzare un appartamento: tecniche e materiali per un maggiore comfort domestico

Per stabilire quali siano le migliori soluzioni per l’isolamento acustico dell’immobile è bene sapere che il rumore viene trasmesso in tre modi: per vibrazioni, per movimenti interni e per via aerea.

Le vibrazioni sono quei suoni, a volte sottili e fastidiosi altre volte assordanti ed estenuanti, provocati ad esempio dal motore di un elettrodomestico in funzione (può essere il condizionatore, una caldaia mal funzionante o una lavatrice), dall’impianto di un’industria il cui insediamento è a pochi passi da casa, da frigoriferi oppure dall’ascensore posto a ridosso della camera da letto. L’entità del suono è percepibile anche con le orecchie tappate poiché la propagazione del rumore interessa principalmente la struttura dell’edificio.

Dei movimenti interni ne abbiamo un esempio quotidiano: il vicino che sposta i mobili, la signora con i tacchi che passeggia per casa, l’inquilino dell’appartamento venduto che sta ristrutturando gli interni. Sono rumori forti, non necessariamente continui ma che recano un certo fastidio se perpetrati durante le prime ore pomeridiane o in piena notte.

Infine i rumori possono essere diffusi per via aerea: è l’esempio delle urla di due giovani che litigano per strada o della musica ascoltata a tutto volume. Anche in questo caso si tratta di suoni repentini ed improvvisi, impossibili da tollerare in particolari ore del giorno.

Ulteriore elemento da non sottovalutare è stabilire quale camera dell’immobile richieda l’insonorizzazione perché maggiormente sensibile ai rumori esterni. Generalmente sono due (o tre) gli ambienti domestici che mal tollerano i suoni e sono quelle stanze dedicate al relax ed al riposo della persona: camera da letto, studio e camera dei ragazzi sono le aree che andrebbero isolate con un intervento radicale.

Decidere di procedere con l’isolamento acustico significa affrontare un’attenta analisi in un settore in cui le soluzioni sembrano essere tante ma il risultato finale è poco meno che soddisfacente. I vantaggi di un corretto isolamento acustico possono essere molteplici, tutti rivolti al diritto di ciascuno di vivere serenamente i propri ambienti. Si potranno prevenire i rumori molesti dei vicini ma anche quelli provenienti dalla strada senza avanzare l’idea di svendere l’appartamento. Bisognerà conoscere i materiali e procedere ad una ristrutturazione che consenta un corretto isolamento acustico idoneo alle aspettative.

E’ bene fare chiarezza su un aspetto: esistono soluzioni fonoassorbenti e soluzioni fonoisolanti. Per quanto i due termini sembrino essere sinonimi, solo il secondo è quello indicato per l’isolamento acustico. In effetti la fonoassorbenza è la capacità di un materiale di assorbire i rumori provenienti dall’interno di una struttura, ad esempio per ottimizzare l’acustica di una camera destinata allo studio di uno strumento musicale.

La fonoisolante è, al contrario, la capacità di un materiale di isolare i suoni provenienti dall’esterno impedendo a questi di propagarsi all’interno degli ambienti domestici. Fra le due alternative solo i materiali fonoisolanti sono indicati per l’isolamento acustico dei rumori esterni. In commercio sono disponibili diversi pannelli da installare dentro una o più camere realizzati in diversi materiali a base di minerali naturali, fibre vegetali e tecnologie innovative. Il must è la lana di vetro o la lana di roccia, ma anche il gesso, la fibra di cotone e le fibre minerali unite a specifiche resine necessarie per assorbire in maniera ottimale ogni tipo di rumore.

Nell’isolamento acustico i materiali sono quindi differenti fra loro e studiati per migliorare il comfort all’interno degli ambienti. Oltre ai prodotti sintetici a larga diffusione è sempre possibile orientarsi su soluzioni 100% naturali, come ad esempio il sughero. Completamente riciclabile, poco inquinante e a zero impatto ambientale, il sughero offre risultati soddisfacenti ed è un materiale ecocompatibile e corrispondente alle aspettative eco-friendly.

L’isolamento acustico può essere realizzato in differenti modi, ciascuno dei quali finalizzato a ridurre la propagazione dei suoni provenienti per via aerea, per movimento o per vibrazione. L’utilizzo dei pannelli può reputarsi adatto per l’isolamento delle pareti qualora si vogliano ridurre drasticamente i rumori prodotti per vibrazione. Questi potrebbero derivare da una ferrovia o anche dagli elettrodomestici del negozio sottostante ma, attraverso un intervento ad hoc, si riusciranno ad isolare anche i rumori dei vicini.

Nell’ottica di una ristrutturazione energetica degli infissi è possibile installare serramenti insonorizzati con doppi vetri di cui sono dotate le finestre e le portefinestre di moltissime strutture. Qualcuno addirittura può optare per il triplo vetro ma nella maggior parte dei casi la struttura dei serramenti è in PVC o in alluminio. Il legno (materiale naturale e adatto ad ogni esigenza di estetica) viene adoperato per definire il telaio di una finestra ma ciò che veramente conta è riuscire ad eliminare ogni fuga acustica che facilita il riverbero dei suoni.

In altre parole è necessario dotare le finestre, gli usci e le portefinestre di guaine che sigillino le ante durante la chiusura degli infissi impedendo il propagarsi sottile anche dei sibili prodotti dal vento. In commercio è possibile trovare avvolgibili coibentati progettati prevalentemente per isolare le camere soprattutto di notte: si tratta di prodotti realizzati sempre con materiali come l’alluminio, il PVC ed il legno, preventivamente testati per individuare con precisione il grado di assorbenza di ciascun pannello.

Infatti qualsiasi lavoro di isolamento acustico può essere efficace solo a seguito di un’attenta analisi eseguita da un tecnico professionista nel settore. Qualcuno potrebbe rivolgersi al fai da te utilizzando guaine per ottimizzare gli infissi ma non sempre il bricolage è la scelta migliore, a maggior ragione se non si hanno le conoscenze adeguate sui materiali da utilizzare.

Al di là dei materiali e delle soluzioni presenti sul mercato è bene precisare che, molto spesso, la questione rumore è un fattore facilmente risolvibile eseguendo alcuni tipi di intervento. I suoni propagati per via aerea, ad esempio, possono essere ridotti se si utilizzano materiali isolanti per elementi come i cassonetti delle tapparelle, il telaio della porta d’ingresso, il tetto che, in alcuni casi, assorbe facilmente il rumore della grandine. Si tratta ovviamente di sistemi pratici e poco costosi, da adottare con l’ausilio di un esperto e dopo aver effettuato un sopralluogo.

costi della ristrutturazione per l’isolamento acustico variano a seconda dell’intervento necessario all’ottimizzazione degli ambienti, al materiale che si intende adoperare e all’opportunità di cambiare infissi e serramenti. La spesa sostenuta rappresenta un piccolo investimento ammortizzabile sia attraverso le detrazioni fiscali messe a punto dal Governo, sia attraverso un miglioramento della qualità di vita. La legge permette di detrarre il costo sostenuto per un ammontare pari al 50% potendo ottenere le agevolazioni sull’acquisto dei materiali qualora si sia provveduto privatamente all’esecuzione dei lavori. Il miglioramento acustico dovrà essere certificato da un tecnico che giudicherà idoneo o inidoneo il tipo di intervento effettuato.

Un’ultima domanda deve trovare una risposta adeguata: come isolare dai rumori dei vicini? Mai sentito parlare dell’isolamento acustico della porta blindata? La maggior parte dei fastidi può provenire dalle scale come il rumore dell’ascensore, la chiusura forzata del portone e il calpestio delle persone che salgono i gradini. Anche il vociferare sul pianerottolo può recar disturbo e a tal proposito esistono porte blindate, con certificazione di isolamento acustico, capaci di isolare tutti i suoni provenienti dall’androne. Si tratta di prodotti formati da telai e pannelli realizzati con specifici materiali uniti a guaine che sigillano la porta durante la chiusura.